La Lidap Onlus Ansia e Panico Patners Statuto I membri del direttivo
Home Chi Siamo Servizi Eventi Progetti Foto Eventi Contatti Unisciti a Noi Rassegne Stampa Mappa del Sito

 

gruppoarizza

 

 

Allegato A dell’Atto Costitutivo redatto a Roma il giorno 23 maggio 2004

 

Statuto del Coordinamento Regionale del Lazio della Lidap-Onlus

 

Art. 1 Costituzione

  1. Viste le norme dello statuto della Lega Italiana contro i Disturbi d’ansia, d’Agorafobia e di Attacchi di Panico, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (di seguito detta Lidap-Onlus o Lidap nazionale) inerenti la costituzione dei Coordinamenti Regionali, è costituito con la sede in Roma Largo della Primavera, 30 – 00172 - Roma, il Coordinamento Regionale del Lazio della Lega Italiana contro i Disturbi d’ansia, d’Agorafobia e di Attacchi di Panico, organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266, di seguito detto CR LAZIO della Lidap-Onlus, CR o associazione.
  2. Il CR LAZIO della Lidap-Onlus:

    • è una associazione di pazienti ed ex pazienti gestita e diretta esclusivamente da persone con i disturbi sopra indicati;
    • persegue,operando su tutto il territorio regionale finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone con disturbi d'ansia, di agorafobia e di attacchi di panico;
    • In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art.5 comma 4 legge 266/91
  3. L’Associazione non ha fini di lucro.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.
  5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città della Regione Lazio.

Art. 2 Attività

  1. Il CR LAZIO della Lidap-Onlus svolge le seguenti attività:
    • realizza tutte quelle iniziative che, nell'ambito della cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione e l'impegno per il diritto alla salute, relativamente ai disturbi di attacchi di panico (dap), all'ansia, all’agorafobia ed alle fobie in genere;
    • opera per dare visibilità ai disturbi suddetti e ai loro aspetti invalidanti, anche in ambito lavorativo, attraverso la conoscenza, l'informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla tutele, alla guarigione ed alla prevenzione;
    • demanda alla Lidap nazionale la formazione nel campo dell’auto mutuo aiuto sia all’interno che all’esterno della struttura associativa come indicato nell’articolo 2, terzo paragrafo, dello Statuto nazionale.
    • fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro famigliari, con i servizi di ascolto telefonico promossi dalla Lidap nazionale, con i gruppi di accoglienza, i gruppi di auto mutuo aiuto e attraverso la diffusione di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati sia con strumenti tradizionali che attraverso internet;
    • promuove la conoscenza ed il riconoscimento della valenza terapeutica dei gruppi di auto mutuo aiuto. In quest'ambito si prevede anche la collaborazione con altre associazione ed iniziative, rivolte alla risoluzione di esperienze di sofferenza e di disadattamento;
    • organizza interventi presso la comunità regionale e le sue istituzioni, affinché si attivino misure economiche, legislative, di assistenza sociale e socio-sanitaria in genere, di inserimento e tutela in ambito lavorativo, per i soggetti portatori dei suddetti disagi; a tal fine propone alle istituzioni regionali progetti mirati alla realizzazione degli scopi suddetti;
    • stimola la classe medica ed i settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure efficaci, relativamente ai disturbi suddetti, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento;
    • collabora con altre associazioni di volontariato ed onlus, della regione, per l'elevazione della dignità umana dei soggetti affetti dai suddetti disturbi, per l'aumento della comprensione, della tolleranza e del sostegno dei disagi; per l'organizzazione di eventi ed, iniziative reciprocamente utili alla crescita ed alla visibilità delle singole esperienze associative;
    • promuove la ricerca scientifica sul dap.
    • Ogni altra attività a livello regionale utile al perseguimento delle finalità sopra riportate.

 

Art. 3 Soci

  1. Sono aderenti all’associazione:
    • Soci ordinari;
    • Soci onorari.      Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
  2. La gestione organizzativa del tesseramento è demandata alla Lidap nazionale. Il CR LAZIO della Lidap-Onlus potrà concordare con la Sede centrale iniziative locali atte a promuovere e incentivare l’adesione all’associazione.
  3. Sono soci ordinari della Lidap-Onlus tutti coloro che sono affetti o sono stati affetti da disturbi d'ansia, d’agorafobia, d'attacchi di panico e/o da fobie, che sottoscrivono lo statuto della Lidap nazionale e che si impegnano a condividere le finalità associative. I soci della Lidap-Onlus che risiedono sul territorio della Regione Lazio sono automaticamente soci del CR LAZIO della Lidap-Onlus.
  4. Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio ordinario deve rivolgere un'apposita domanda al Consiglio Direttivo Nazionale (CDN). I disturbi di cui al comma 2 dovranno essere confermati tramite un colloquio con un terapeuta accettato dalla Lidap-Onlus. Il CDN, a suo insindacabile giudizio, potrà respingere la domanda di iscrizione; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo Nazionale non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del CDN.
  5. La qualità di socio onorario viene conferita dall'Assemblea nazionale dei soci a coloro che abbiano contribuito nell'ambito scientifico, culturale, umano e sociale agli scopi della Lidap-Onlus.
  6. Coloro che, pur in assenza dei disturbi indicati al comma 2, sostengono la Lidap-Onlus attraverso delle contribuzioni in denaro o una attività in favore del l'associazione, rivestiranno la qualifica di simpatizzante, sostenitore o emerito.
  7. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  8. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
    • dimissioni volontarie;
    • mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni volontarie entro l’anno di riferimento;
    • morte;
    • violazioni gravi e ripetute delle norme del presente statuto e dello statuto nazionale, delle finalità associative o per indegnità. Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 Diritti ed obblighi dei soci

  1. E' previsto per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti (a patto che non siano in contrasto con lo statuto e i regolamenti nazionali), a votare per la nomina degli organi direttivi locali dell'associazione, a essere eletti nelle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
  2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e di quello nazionale, a pagare le quote associative nell’ammontare e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Art. 5 Organi

  1. Sono organi dell’associazione:
    • l’Assemblea regionale;
    • il Consiglio Direttivo Regionale (CDR);
    • il Presidente;

Art. 6 Assemblea regionale

  1. L’Assemblea regionale è costituita da tutti i soci della regione.
  2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno prima della convocazione dell’Assemblea nazionale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con avviso contenente l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail); le convocazioni d’urgenza possono essere effettuate a mezzo telegramma almeno 7 giorni prima della riunione.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del CDR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. L'Assemblea regionale si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In prima convocazione si considera l’Assemblea regionale validamente costituita con un minimo del 50% più uno dei soci iscritti della regione e le delibere saranno valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei votanti.
  6. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie   devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, mentre  l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  7. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
  8. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    • eleggere il Presidente;
    • eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale determinandone il numero;
    • approvare il programma di attività proposto dal CDR;
    • approvare il bilancio preventivo;
    • approvare il bilancio consuntivo;
    • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;
    • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione regionale;

Art. 7 Consiglio Direttivo Regionale

  1. Il CDR è eletto dall’Assemblea regionale ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti tra i soci. In esso devono essere rappresentate tutte le realtà provinciali dove operano gruppi di auto mutuo aiuto. Qualora si rendesse necessario reintegrare membri del CDR dimissionari il Consiglio Direttivo Regionale provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
  3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con avviso contenente l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il giorno, il luogo e l’ora, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione via e-mail.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del CDR; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. I membri del CDR decadono dall’incarico se si assentano immotivatamente per più di tre volte consecutive; il CDR può autorizzare preventivamente un’assenza di un suo membro.
  6. Il CDR è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e possono partecipare alle sue riunioni, in qualità di uditori, tutti i CL della regione e i membri del CDN. Inoltre possono essere invitati a partecipare alle riunioni, in qualità di esperti, soci, sostenitori e terapeuti.
  7. Il Consiglio Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:
    • su proposta del Presidente nomina il Tesoriere;
    • delibera in ordine all’assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 266/91;
    • assegna al proprio interno e, eventualmente all’esterno, incarichi concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione;
    • fissa le norme per il funzionamento dell’associazione; a tal fine potrà essere redatto apposito regolamento;
    • sottopone all’approvazione dell’Assemblea regionale i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    • determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dalle Assemblee nazionale e regionale, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    • si adopera per essere da tramite tra le Realtà locali e la Sede nazionale;
    • ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    • con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città della Regione Lazio;
    • per garantire l’autosostenibilità delle iniziative promosse a livello regionale, il Consiglio Direttivo Regionale definirà con la Sede centrale l’assegnazione del 50% delle quote associative regionali nonché parte dei fondi raccolti localmente dal CR medesimo, come indicato nell’articolo 10, comma 5, dello statuto nazionale.

Art.8 Presidente

  1. Il Presidente (già denominato Segretario di Coordinamento Regionale a norma dello statuto nazionale), che è anche Presidente del Consiglio Direttivo Regionale e dell’Assemblea regionale, è eletto da quest’ultima tra i soci.
  2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art 6, comma 4 e 7, comma 4.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione regionale nei confronti di terzi e in giudizio.
  4. Il Presidente, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, dello Statuto nazionale, è membro effettivo del Consiglio Direttivo Nazionale della Lidap.
  5. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea regionale e del CDR.
  6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del CD con più anni di appartenenza alla LIDAP ONLUS.

Art. 9 Tesoriere, Collaboratori Locali (CL)

  1. Il Tesoriere eletto dal CDR è colui che cura la gestione finanziaria dell'associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso effettua la tenuta dei libri societari (Libro dei verbali e dell’Assemblee e Libro soci) e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo entro il mese di marzo e quello preventivo entro il mese di ottobre, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
  2. I Collaboratori Locali sono soci che il CDN nomina e revoca come rappresentanti della Lidap-Onlus a livello provinciale o di zona. I CL hanno il compito di coordinare l’attività dei gruppi e dei soci nella loro zona ed essere da tramite con gli organismi dirigenti. Dove le condizioni organizzative lo permettono è auspicabile che il CL costituisca un coordinamento locale composto dai facilitatori e dai soci attivi per la gestione comune di tutte le attività locali quali intervisione, supervisione, rapporti con i terapeuti, iniziative pubbliche, tesseramento, accoglienza, ecc. I CL si adoperano per essere da tramite tra i Soci e gli Organi direttivi regionale e nazionale.

Art. 10 Durata delle cariche e modalità di elezione

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, possono essere riconfermate e seguono la cadenza delle elezioni nazionali; per questa ragione le assemblee elettive regionali dovranno precedere, di norma, l’assemblea elettiva nazionale.
  2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
  3. Ciascun socio ordinario può candidarsi a qualsiasi carica sociale.

Art. 11 Risorse economiche

  1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  2. quote associative assegnate al CR;
    • contributi dei privati e contributi dei soci:
    • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
    • contributi di organismi internazionali;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
    • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
  3. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal CDR.
  4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 12 Quota sociale

  1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal CDN, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.
  2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea regionale né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del CDR, il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea regionale che deciderà a maggioranza dei voti.
  2.  Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e deve coincidere con l’anno solare.

Art. 14  Modifiche dello statuto regionale

  1. Le proposte di modifica allo statuto regionale, che non siano in contrasto con lo statuto e le deliberazioni della Lidap nazionale, possono essere presentate all’Assemblea regionale da uno degli organismi dirigenti o da almeno un terzo dei soci.

Art. 15  Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto nazionale della Lidap e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

     download Statuto